Il nostro statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CONTASUDINOI ONLUS" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE
E’ costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione "CONTASUDINOI ONLUS" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale; la Onlus è una persona giuridica privata senza fini di lucro, apartitica ed apolitica con piena autonomia statutaria e gestionale. La denominazione “Contasudinoi Onlus” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. E’ regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.
La Onlus ha sede legale in Molfetta (BA); può, su indirizzo del Consiglio Direttivo, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità comunque nei limiti della Regione Puglia. Essa ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 2 – SCOPI E FINALITA’
L’Associazione non persegue scopi di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, tutela della salute, e della qualità della vita orientando la propria attività preminentemente nei settori di seguito denominati “settori rilevanti” della beneficenza, della salute, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria alle categorie “deboli”, svolgendo le seguenti attività primarie:
- beneficenza/raccolta e devoluzione fondi: rientrano nell’ambito di tale attività le prestazioni in denaro o in natura erogate direttamente a favore di persone indigenti o quelle effettuate a favore di altri enti che operano verso gli stessi indigenti, o verso altre onlus ed enti pubblici che operano nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, aiuti umanitari etc.;
- assistenza sociale e socio-sanitaria: si intendono tutte le attività per la predisposizione e erogazione di servizi, o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà, che riguardano principalmente la sfera economica, sociale, psichica, fisica e familiare come ad esempio, contrasto alla povertà, assistenza alle persone inabili o con scarsa mobilità, sostegno a minori e alle donne, sostegno a ragazze madri in difficoltà, assistenza ad anziani non autosufficienti, informazione e consulenza alle persone e famiglie socialmente disagiate.
L’Associazione promuove i propri scopi e finalità esclusivamente nell’ambito della Regione Puglia coinvolgendo le Istituzioni, la comunità e l’economia locale, al fine di favorire la crescita della realtà nella quale la Onlus è radicata.
Può sostenere altresì interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale entro il territorio provinciale e regionale, anche d’intesa con organismi nazionali e/o internazionali.
Art. 3 – MODALITA’ E STRUMENTI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI
L’Associazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di indirizzi e progetti riferiti anche a più esercizi.
Può stipulare, al fine dello svolgimento delle sue attività, accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici e/o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità su menzionate.
Art. 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi della Fondazione sono:
-
Il Presidente;
-
L’assemblea dei soci
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Il Consiglio Direttivo;
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I Soci;
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Segretario e Tesoriere
Art. 5 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e convoca il Consiglio Direttivo.
Esso svolge attività di impulso e di coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale dell’Associazione.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere contributi da enti pubblici e privati ed ha facoltà, in caso di urgenza, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da Vicepresidente o in via subordinata dal consigliere più anziano.
Art. 6 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno metà dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla "home page" del sito web della Associazione/affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
- approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento della Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale della Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio, per la gestione della Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale la Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 8 – I SOCI
Possono essere soci della Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Tutti i soci hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi della Fondazione.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi della Fondazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti ad esso collegati o facenti riferimento, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine della Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 9 – SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Associazione, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 10 – ONORABILITA’
Non possono ricoprire cariche negli organi dell’Associazione:
- chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
- chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate al punto precedente con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria per la verifica dei suddetti requisiti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell’interessato.
Art. 11 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti della Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE CONTABILI
L’anno finanziario dell’associazione decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne lettura da parte di terzi.
Art. 13 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.